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O.P.C.M. 07/07/2006 n. 3531

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il Commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di Euro1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al Commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e19; regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241; legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, l4-quater, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 198; decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36; contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7.

1. In favore del personale, dell'Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, nel limite massimo di cinque unità, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, nel limite massimo di tre unità e fino al 30 settembre 2006, è corrisposta una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001 n. 316. In favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze di polizia, e delle Forze armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.

2. In favore del personale della regione Calabria, della provincia e del comune di Vibo Valentia, nel limite massimo di dieci unità per ciascuna delle predette amministrazioni, è autorizzata, fino al 30 settembre 2006, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.

3. In favore del personale tecnico della regione Siciliana, nel limite massimo di trentacinque unità, impiegato nelle attività di censimento dei danni, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite.

4. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 8.

5. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco, con oneri a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

6. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso il Commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata al 30 giugno 2007, nel limite complessivo di cinque unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 8. Il Commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di cinque unità, nonchè di personale militare nel limite di due unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede fino all'importo di Euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonchè ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 9.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 3 luglio 2006, avevano la residenza nei territori dei comuni della provincia di Vibo Valentia, sono sospesi, dal 3 luglio 2006 al 15 dicembre 2006, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2006 Il Presidente: Prodi

 

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